Titolo di credito emesso dai Magazzini Generali
(V.) in occasione del deposito della merce,
unitamente alla nota di pegno, e indicante il nome del depositante, il luogo del
deposito, gli estremi atti a individuare, se la merce sia stata assicurata e se
siano o meno stati pagati i diritti doganali (art. 1790 c.c.). La fede di
deposito e la nota di pegno attribuiscono, congiuntamente, il diritto alla
riconsegna delle cose depositate ma possono circolare anche separate. In questo
caso, il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose
depositate; il possessore della sola fede di deposito ha diritto alla riconsegna
delle stesse, subordinatamente al deposito di tutta o parte della somma dovuta
(art. 1793 c.c.). Il possessore della nota di pegno che non sia stato
soddisfatto alla scadenza ha un triplice diritto: soddisfarsi mediante
realizzazione del pegno; agire in via di regresso verso i giranti della nota di
pegno; agire contro il possessore della fede di deposito, i giranti di questa e
il debitore. La realizzazione del pegno è subordinata alla condizione che
per il mancato pagamento il possessore della nota di pegno abbia legato il
protesto a norma della legge cambiaria. L'azione di regresso contro i giranti
della nota di pegno è subordinata alla preventiva realizzazione del
pegno. L'azione nei confronti del possessore della fede di deposito, dei giranti
della stessa e del debitore non è subordinata né alla levata del
protesto né alla vendita delle cose depositate.