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Fede di deposito e nota di pegno.

Titolo di credito emesso dai Magazzini Generali (V.) in occasione del deposito della merce, unitamente alla nota di pegno, e indicante il nome del depositante, il luogo del deposito, gli estremi atti a individuare, se la merce sia stata assicurata e se siano o meno stati pagati i diritti doganali (art. 1790 c.c.). La fede di deposito e la nota di pegno attribuiscono, congiuntamente, il diritto alla riconsegna delle cose depositate ma possono circolare anche separate. In questo caso, il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate; il possessore della sola fede di deposito ha diritto alla riconsegna delle stesse, subordinatamente al deposito di tutta o parte della somma dovuta (art. 1793 c.c.). Il possessore della nota di pegno che non sia stato soddisfatto alla scadenza ha un triplice diritto: soddisfarsi mediante realizzazione del pegno; agire in via di regresso verso i giranti della nota di pegno; agire contro il possessore della fede di deposito, i giranti di questa e il debitore. La realizzazione del pegno è subordinata alla condizione che per il mancato pagamento il possessore della nota di pegno abbia legato il protesto a norma della legge cambiaria. L'azione di regresso contro i giranti della nota di pegno è subordinata alla preventiva realizzazione del pegno. L'azione nei confronti del possessore della fede di deposito, dei giranti della stessa e del debitore non è subordinata né alla levata del protesto né alla vendita delle cose depositate.